Domane Frequenti – FAQ
PERCORSO OSTEOPATIA OLISTICA E ACCESSO ALL’ELENCO TSRM
- Entro quando devo iniziare la formazione per poter accedere all’elenco speciale TSRM?
- Entro il 31 agosto 2026. È fondamentale risultare iscritti a un percorso formativo in osteopatia entro questa data.
- Devo aver già finito il corso entro il 31 agosto 2026?
- No. È sufficiente essere iscritti entro quella data. Il completamento del percorso può avvenire successivamente.
- Prima devo ottenere i CFU oppure iscrivermi all’elenco TSRM?
- Prima si presenta domanda all’elenco TSRM. I CFU vengono dopo.
- I CFU servono per iscriversi all’elenco TSRM?
- No. I CFU NON sono richiesti per l’iscrizione all’elenco speciale TSRM.
Servono successivamente, per completare il percorso universitario e accedere all’esame di abilitazione. - Se faccio un corso universitario con CFU, entro automaticamente nel TSRM?
- No. Il conseguimento dei CFU non garantisce l’iscrizione all’elenco TSRM. L’iscrizione dipende dalla valutazione dell’ente competente.
- Quante ore di formazione sono richieste?
- Per i non sanitari: 2400 ore di formazione + 1000 ore di tirocinio.
Per i professionisti sanitari: 1500 ore di formazione + 1000 ore di tirocinio. - Posso iniziare con un corso di osteopatia olistica?
- Sì. Il corso triennale di osteopatia olistica rappresenta la base del percorso.
- Cos’è l’espansione formativa?
- È un percorso aggiuntivo che consente di completare le ore richieste dalla normativa e rendere il proprio percorso coerente ai fini della domanda al TSRM.
- Devo decidere subito se voglio entrare nel TSRM?
- No. Puoi iniziare il percorso e successivamente decidere se aderire all’espansione formativa.
- Se non entro nel TSRM posso comunque lavorare?
- Sì. Il titolo di osteopatia olistica consente di operare nell’ambito non sanitario.
- Chi decide se vengo accettato nel TSRM?
- L’Ordine TSRM. La scuola fornisce la documentazione, ma non decide l’ammissione.
- La scuola garantisce l’iscrizione al TSRM?
- No. Nessuna scuola può garantire l’iscrizione. Può solo prepararti e metterti nelle condizioni migliori per presentare domanda.
- Quando entrano in gioco le università ?
- Dopo l’eventuale iscrizione all’elenco TSRM. Sarà necessario completare il percorso universitario e sostenere l’esame di abilitazione.
- È meglio fare subito i CFU?
- No, non è necessario. I CFU hanno senso dopo l’eventuale accesso all’elenco TSRM.
- Qual è la strategia più corretta?
- Prima costruire una formazione completa e documentata.
Poi presentare domanda all’elenco TSRM.
Infine, se ammessi, completare il percorso universitario con CFU ed esame di abilitazione. - Sono già diplomato in osteopatia: devo fare qualcosa entro il 31 agosto 2026?
- Sì. Se non possiedi le ore richieste (2400 formazione + 1000 tirocinio, oppure 1500 + 1000 per sanitari), è fortemente consigliato formalizzare entro il 31 agosto 2026 la richiesta di accesso al percorso integrativo.
- Perché è importante farlo entro il 31 agosto 2026?
- Perché la normativa richiede che il percorso formativo sia avviato entro quella data. Senza una formalizzazione documentata, il percorso potrebbe non essere considerato valido ai fini della domanda all’elenco TSRM.
- Se ho già un diploma, posso iscrivermi direttamente al TSRM?
- No. Il diploma da solo non è sufficiente. È necessario dimostrare il possesso dei requisiti formativi completi (ore di formazione e tirocinio).
- Se faccio il corso integrativo, entro automaticamente nel TSRM?
- No. Il corso integrativo serve a completare i requisiti formativi, ma l’iscrizione all’elenco TSRM dipende esclusivamente dalla valutazione dell’ente competente.
- Se mi faccio fare un certificato dalla scuola, ottengo automaticamente la laurea?
- No. Nessuna scuola privata può rilasciare una laurea.
La certificazione della scuola serve a documentare il percorso svolto, ma il riconoscimento accademico avviene solo tramite università e percorso successivo. - Quindi qual è la sequenza corretta?
- Prima si completa (o si integra) il percorso formativo.
Poi si presenta domanda all’elenco TSRM.
Solo dopo, se ammessi, si accede al percorso universitario con CFU ed esame di abilitazione. - Se non faccio il corso integrativo entro il 31 agosto, cosa succede?
- Rischi di non poter dimostrare un percorso formativo conforme ai requisiti richiesti, riducendo le possibilità di accesso all’elenco TSRM.
- Il corso integrativo è obbligatorio?
- È obbligatorio solo se non possiedi già i requisiti formativi richiesti. In caso contrario, è lo strumento necessario per colmare il gap.
Il corso integrativo non è una scorciatoia per entrare nel TSRM, ma uno strumento per rendere il proprio percorso coerente, completo e documentabile secondo la normativa vigente.
FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA
- Essere fisioterapista autorizza automaticamente a qualificarsi come osteopata?
- No. Fisioterapia e osteopatia sono professioni distinte. Il possesso della laurea in fisioterapia non equivale automaticamente al possesso del titolo abilitante all’esercizio della professione sanitaria di osteopata.
- Un fisioterapista che oggi si presenta come fisioterapista osteopata potrà continuare a farlo automaticamente dopo la conclusione del regime transitorio?
- Non esiste oggi la certezza che il semplice possesso della laurea in fisioterapia consenta, in futuro, di utilizzare stabilmente anche la qualifica di osteopata senza possedere i requisiti previsti dalla normativa sull’osteopatia.
- Per utilizzare professionalmente la qualifica di osteopata sarà sufficiente essere fisioterapista?
- No. L’eventuale utilizzo della qualifica di osteopata dipenderà dai requisiti previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni che disciplineranno definitivamente la professione.
- Un fisioterapista interessato all’approccio della bio-funzione e bio-tensione può integrare la propria attività professionale?
- Sì. Un fisioterapista può frequentare percorsi formativi aggiuntivi e integrare nuove competenze nel rispetto della normativa professionale applicabile.
- Con due codici ATECO posso definirmi fisioterapista osteopata?
- Molti fisioterapisti ritengono che la loro situazione sia già definitivamente risolta. In realtà il quadro normativo dell’osteopatia è in evoluzione e chi desidera mantenere competenze e qualifiche chiaramente documentate farebbe bene a valutare percorsi integrativi e aggiornamenti professionali.
- Un fisioterapista può svolgere contemporaneamente l’attività sanitaria e nel settore del benessere come osteopatia olistica della bio-funzione e bio-tensione?
- Sì, in linea generale una stessa persona può svolgere più attività professionali, purchè siano rispettate le norme fiscali, amministrative e professionali applicabili a ciascuna attività .