Domane Frequenti – FAQ

PERCORSO OSTEOPATIA OLISTICA E ACCESSO ALL’ELENCO TSRM

  • Entro quando devo iniziare la formazione per poter accedere all’elenco speciale TSRM?
  • Entro il 31 agosto 2026. È fondamentale risultare iscritti a un percorso formativo in osteopatia entro questa data.
  • Devo aver già finito il corso entro il 31 agosto 2026?
  • No. È sufficiente essere iscritti entro quella data. Il completamento del percorso può avvenire successivamente.
  • Prima devo ottenere i CFU oppure iscrivermi all’elenco TSRM?
  • Prima si presenta domanda all’elenco TSRM. I CFU vengono dopo.
  • I CFU servono per iscriversi all’elenco TSRM?
  • No. I CFU NON sono richiesti per l’iscrizione all’elenco speciale TSRM.
    Servono successivamente, per completare il percorso universitario e accedere all’esame di abilitazione.
  • Se faccio un corso universitario con CFU, entro automaticamente nel TSRM?
  • No. Il conseguimento dei CFU non garantisce l’iscrizione all’elenco TSRM. L’iscrizione dipende dalla valutazione dell’ente competente.
  • Quante ore di formazione sono richieste?
  • Per i non sanitari: 2400 ore di formazione + 1000 ore di tirocinio.
    Per i professionisti sanitari: 1500 ore di formazione + 1000 ore di tirocinio.
  • Posso iniziare con un corso di osteopatia olistica?
  • Sì. Il corso triennale di osteopatia olistica rappresenta la base del percorso.
  • Cos’è l’espansione formativa?
  • È un percorso aggiuntivo che consente di completare le ore richieste dalla normativa e rendere il proprio percorso coerente ai fini della domanda al TSRM.
  • Devo decidere subito se voglio entrare nel TSRM?
  • No. Puoi iniziare il percorso e successivamente decidere se aderire all’espansione formativa.
  • Se non entro nel TSRM posso comunque lavorare?
  • Sì. Il titolo di osteopatia olistica consente di operare nell’ambito non sanitario.
  • Chi decide se vengo accettato nel TSRM?
  • L’Ordine TSRM. La scuola fornisce la documentazione, ma non decide l’ammissione.
  • La scuola garantisce l’iscrizione al TSRM?
  • No. Nessuna scuola può garantire l’iscrizione. Può solo prepararti e metterti nelle condizioni migliori per presentare domanda.
  • Quando entrano in gioco le università?
  • Dopo l’eventuale iscrizione all’elenco TSRM. Sarà necessario completare il percorso universitario e sostenere l’esame di abilitazione.
  • È meglio fare subito i CFU?
  • No, non è necessario. I CFU hanno senso dopo l’eventuale accesso all’elenco TSRM.
  • Qual è la strategia più corretta?
  • Prima costruire una formazione completa e documentata.
    Poi presentare domanda all’elenco TSRM.
    Infine, se ammessi, completare il percorso universitario con CFU ed esame di abilitazione.
  • Sono già diplomato in osteopatia: devo fare qualcosa entro il 31 agosto 2026?
  • Sì. Se non possiedi le ore richieste (2400 formazione + 1000 tirocinio, oppure 1500 + 1000 per sanitari), è fortemente consigliato formalizzare entro il 31 agosto 2026 la richiesta di accesso al percorso integrativo.
  • Perché è importante farlo entro il 31 agosto 2026?
  • Perché la normativa richiede che il percorso formativo sia avviato entro quella data. Senza una formalizzazione documentata, il percorso potrebbe non essere considerato valido ai fini della domanda all’elenco TSRM.
  • Se ho già un diploma, posso iscrivermi direttamente al TSRM?
  • No. Il diploma da solo non è sufficiente. È necessario dimostrare il possesso dei requisiti formativi completi (ore di formazione e tirocinio).
  • Se faccio il corso integrativo, entro automaticamente nel TSRM?
  • No. Il corso integrativo serve a completare i requisiti formativi, ma l’iscrizione all’elenco TSRM dipende esclusivamente dalla valutazione dell’ente competente.
  • Se mi faccio fare un certificato dalla scuola, ottengo automaticamente la laurea?
  • No. Nessuna scuola privata può rilasciare una laurea.
    La certificazione della scuola serve a documentare il percorso svolto, ma il riconoscimento accademico avviene solo tramite università e percorso successivo.
  • Quindi qual è la sequenza corretta?
  • Prima si completa (o si integra) il percorso formativo.
    Poi si presenta domanda all’elenco TSRM.
    Solo dopo, se ammessi, si accede al percorso universitario con CFU ed esame di abilitazione.
  • Se non faccio il corso integrativo entro il 31 agosto, cosa succede?
  • Rischi di non poter dimostrare un percorso formativo conforme ai requisiti richiesti, riducendo le possibilità di accesso all’elenco TSRM.
  • Il corso integrativo è obbligatorio?
  • È obbligatorio solo se non possiedi già i requisiti formativi richiesti. In caso contrario, è lo strumento necessario per colmare il gap.

Il corso integrativo non è una scorciatoia per entrare nel TSRM, ma uno strumento per rendere il proprio percorso coerente, completo e documentabile secondo la normativa vigente.

FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA

  • Essere fisioterapista autorizza automaticamente a qualificarsi come osteopata?
  • No. Fisioterapia e osteopatia sono professioni distinte. Il possesso della laurea in fisioterapia non equivale automaticamente al possesso del titolo abilitante all’esercizio della professione sanitaria di osteopata.
  • Un fisioterapista che oggi si presenta come fisioterapista osteopata potrà continuare a farlo automaticamente dopo la conclusione del regime transitorio?
  • Non esiste oggi la certezza che il semplice possesso della laurea in fisioterapia consenta, in futuro, di utilizzare stabilmente anche la qualifica di osteopata senza possedere i requisiti previsti dalla normativa sull’osteopatia.
  • Per utilizzare professionalmente la qualifica di osteopata sarà sufficiente essere fisioterapista?
  • No. L’eventuale utilizzo della qualifica di osteopata dipenderà dai requisiti previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni che disciplineranno definitivamente la professione.
  • Un fisioterapista interessato all’approccio della bio-funzione e bio-tensione può integrare la propria attività professionale?
  • Sì. Un fisioterapista può frequentare percorsi formativi aggiuntivi e integrare nuove competenze nel rispetto della normativa professionale applicabile.
  • Con due codici ATECO posso definirmi fisioterapista osteopata?
  • Molti fisioterapisti ritengono che la loro situazione sia già definitivamente risolta. In realtà il quadro normativo dell’osteopatia è in evoluzione e chi desidera mantenere competenze e qualifiche chiaramente documentate farebbe bene a valutare percorsi integrativi e aggiornamenti professionali.
  • Un fisioterapista può svolgere contemporaneamente l’attività sanitaria e nel settore del benessere come osteopatia olistica della bio-funzione e bio-tensione?
  • Sì, in linea generale una stessa persona può svolgere più attività professionali, purchè siano rispettate le norme fiscali, amministrative e professionali applicabili a ciascuna attività.